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ARCHIVI STORIC

STATÛT DAL MOVIMENT FRIÛL

STATÛT DAL MF IN FUARCE DAL 1986

Art. 1
Il MOVIMENT FRIUL / MOVIMENTO FRIULI (MF) /FURLANSKO GIBANJE / FRIAULISCHE BEWEGUNG è un movimento politico popolare, sorto per la tutela delle genti della Terra Friulana, che intende portare avanti il processo della loro emancipazione a tutti i livelli, nel rispetto delle forme e dei metodi democratici.

Art. 2
Sono Aderenti militanti del MF tutti coloro che ne condividono gli obiettivi ed i metodi e la cui domanda di adesione scritta sia accolta dalla Direzione Circoscrizionale di appartenenza e ratificata dalla Direzione generale.
Gli Aderenti dovranno iscriversi in uno dei Gruppi costituiti del MF e potranno esercitare i diritti attivi e passivi stabiliti dal presente Statuto.
Gli Aderenti militanti non possono essere iscritti ad altri partiti politici né essere membri di associazioni che operino in contrasto con i principi del MF.
Il Partito richiede a tutti gli Aderenti militanti la partecipazione alla elaborazione della sua linea politica, allo sviluppo della sua organizzazione, alle elezioni dei suoi quadri dirigenti ed al controllo del loro operato.
Gli Aderenti militanti sono impegnati a dare alla attuazione della politica del partito il
contributo della loro attività e ad attenersi alle decisioni democraticamente prese dalla maggioranza, in ogni occasione.
Ogni Aderente militante ha il diritto dovere di partecipare alle assemblee di cui è membro, di  esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione, di esercitarvi la propria critica, di prendere parte a tutte le votazioni ed elezioni che vi hanno luogo.
L’appartenenza al MF nonché l’esercizio dei diritti conseguenti sono subordinati all’adempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno che lo integra.
L’Aderente militante che venga meno ai suoi doveri politici e morali di membro del partito è soggetto al giudizio dell’apposita Commissione disciplinare che lo sottoporrà ai provvedimenti del caso.
L’Aderente militante partecipa al Congresso generale degli aderenti, con voto deliberativo
purché risulti inscritto da almeno tre mesi dalla data di convocazione del Congresso, può essere eletto Segretario di Gruppo se ha maturato un anno di inscrizione, può accedere al Comitato centrale se ha maturato due anni di inscrizione, può essere eletto alla Presidenza del MF ed agli altri incarichi direttivi di partito solo se avrà maturata una anzianità di inscrizione di almeno cinque anni. Eventuali deroghe saranno concesse dal Congresso Generale stesso solo per motivazioni speciali.
L’Aderente militante conserva la sua autonomia di giudizio e la libertà di critica interna e può promuovere le iniziative tendenti a rafforzare l’azione e la penetrazione del partito purché non in contrasto con il presente Statuto.
Sono considerati simpatizzanti del MF, senza diritti di elettorato interno attivo e passivo, tutti coloro che, in qualche modo, ne condividono gli obiettivi, lo sostengono e lo propagandano.

Art. 3
I Gruppi regolarmente costituiti, sono considerati tali, una volta riconosciuti, tutti quei Gruppi, possibilmente con almeno 5 (cinque) aderenti iscritti che ne facciano richiesta alla Direzione Generale. In caso di rifiuto è ammesso appello, in ultima istanza, da parte dei richiedenti, al Comitato Centrale.
La ratifica della costituzione spetta al Collegio dei Probiviri.
I Gruppi si costituiscono su base comunale ο intercomunale. Hanno organizzazione ed
amministrazione interna autonoma, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento interno.
Ogni loro attività deve adeguarsi alla linea politica democraticamente espressa dagli Organi Direttivi del MF.
Ogni Gruppo, annualmente (mese di Gennaio), e-legge il Suo Segretario; questi dirigerà e
coordinerà l’attività del Gruppo e ne risponderà politicamente ed organizzativamente alla
Direzione Circoscrizionale; rappresenterà il Gruppo presso gli Organi Direttivi del MF.

Art. 4
STRUTTURAZIONE TERRITORIALE
Il Friuli è suddiviso in Circoscrizioni territoriali che corrispondono a quelle elettorali delle elezioni regionali: Gorizia, Pordenone, Tolmezzo e Udine.
Ogni Circoscrizione è poi suddivisa in Zone omogenee.
Nella Circoscrizione di Gorizia si hanno le Zone:
1) Zona Alta del Cormonese-Goriziano;
2) Zona Bassa ο Monfalconese-Carso.
Nella Circoscrizione di Pordenonesi hanno le Zone:
1 ) Zona Pedemontanao Maniaghese-Spilimberghese:
2) Zona del Sanvitese-Casarsa-Zoppola;
3) Zona del Pordenonese-Sacilese.
Nella Circoscrizione di Tolmezzo si hanno le Zone:
1) Zona della Carnia;
2) Zona del Gemonese-Tarvisiano.
Nella Circoscrizione di Udine sì hanno le Zone;
1) Zona Morenico-Udinese;
2) Zona del Cividalese-Manzanese;
3) Zona della Bassa Occidentale;
4) Zona della Bassa Orientale.

Art 5
Sono Organi del Movimento Friuli:
IL CONGRESSO GENERALE DEGLI ADERENTI;
IL COMITATO CENTRALE;
LA DIREZIONE GENERALE;
IL PRESIDENTE DEL MF;
IL SEGRETARIO POLITICO;
LE DIREZIONI CIRCOSCRIZIONALI;
I CONSIGLI DI ZONA;
I GRUPPI COSTITUITI;
L’UFFICIO AMMINISTRATIVO;
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE:
LA COMMISSIONE ELETTORALE;
L’UFFICIO STAMPA.

Art 6
CONSIGLI DI ZONA.
Ogni Consiglio di Zona è composto dai Segretari dei Gruppi Costituiti della Zona, da 7 (sette) membri eletti con voto limitato (1/7) dalla Assemblea Generale di Zona degli Aderenti. Dura in carica un anno. Nella sua prima seduta, elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta:
a) Il Segretario di Zona;
b) il Vicesegretario di Zona.
Sempre con votazione segreta, ma a maggioranza semplice e con voto limitato (2/3), nella
stessa seduta elegge anche 3 (tre) membri delegati a rappresentare la Zona, insieme al
Segretario ed al Vicesegretario, nella Direzione Circoscrizionale.
Del Consiglio di Zona fanno anche parte di diritto i Consiglieri comunali del MF eletti nei Comuni della zona.
I Consigli di Zona hanno in particolare il compito di curare l’organizzazione, la propaganda, le problematiche locali in coordinamento con i Gruppi costituiti.

Art. 7
DIREZIONI CIRCOSCRIZIONALI.
Ogni Direzione Circoscrizionale è composta da 5 (cinque) rappresentanti per ogni Zona della Circoscrizione (come da Art. 6).
Dura in carica un anno. Nella sua prima riunione elegge nel suo seno ed a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta, il Segretario Circoscrizionale, al quale poi compete di scegliere e proporre un Esecutivo di 6 (sei) membri di sua fiducia, possibilmente rappresentativo di ogni Zona.
La carica di Segretario circoscrizionale è incompatibile con quella di Segretario di Gruppo.
Le Direzioni Circoscrizionali hanno il compito di coordinare e promuovere l’attività politica, amministrativa e organizzativa del MF a livello di Circoscrizione, secondo le direttive della
Direzione Generale.

Art. 8
I Segretari Circoscrizionali operano in stretta collaborazione col Segretario Politico Generale dal quale dipendono.

Art 9
COMITATO CENTRALE.
Il Comitato Centrale ha, di norma, durata biennale e viene rinnovato entro il mese di giugno dell’anno di scadenza. Quando, però, il suo rinnovo dovesse coincidere ( come anno) con elezioni amministrative, regionali, o politiche slitterà all’anno successivo.
E’ composto da 30 membri eletti col sistema maggioritario dall’Assemblea generale degli Aderenti militanti.
Le elezioni avvengono per liste e mozioni contrapposte. Si vota solo la lista. Le liste e le mozioni devono essere presentate al Presidente del MF almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea Generale. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore a 30 ed essere rappresentativa di almeno 3 Circoscrizioni e garantire le rappresentanze di genere e dei gruppi linguistici.
Le liste sono convalidate dal Presidente del MF.
Alle liste minoritarie verranno assegnati 5 o 2 eletti a seconda che abbiano ottenuto rispettivamente almeno 1/6 o 1/10 dei voti validi.
Gli eletti, sia di maggioranza che di minoranza, saranno individuati secondo l’ordine a scalare di iscrizione nelle liste.
Sono membri di diritto del Comitato Centrale i Segretari circoscrizionali nonché i rappresentanti del MF eletti in Provincia, alla Regione ed al Parlamento. Qualora non dovessero risultare eletti esponenti di entrambi i generi e di tutti i gruppi linguistici si provvederà mediante cooptazione dei candidati più votati.
Il Comitato Centrale, nella prima seduta, elegge nel suo seno, con votazioni separate ed a scrutinio segreto:
a) il Presidente del MF;
b) il Vicepresidente;
c) il Segretario Politico Generale;
d) i 6 membri della Direzione Generale;
Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario politico generale sono eletti con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato Centrale in prima votazione, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti in seconda votazione. Se non viene raggiunta tale maggioranza si ricorre al ballottaggio fra i due membri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In sede di ballottaggio, per l’elezione, è comunque indispensabile ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Comitato Centrale. I sei membri della Direzione Generale vengono eletti per liste contrapposte votando solo
lista.
Le liste di minoranza che dovessero ottenere almeno 1/3 dei voti validi avranno diritto di essere rappresentati in sovrannumero nella Direzione Generale dai rispettivi primi due rappresentanti nella lista.
I segretari di Gruppo e di Zona sono incompatibili con la carica di membro di Comitato Centrale.
Il Comitato Centrale ha il compito di nominare a maggioranza assoluta dei componenti:
a) i 5 membri per la Commissione Disciplinare;
b) il Responsabile Amministrativo;
c) i 2 Revisori del conto.
Il Comitato Centrale è presieduto dal Presidente del MF o dal Vicepresidente. Si riunisce in via ordinaria due volte all’anno ( mesi di maggio e di novembre) ed ogniqualvolta il Presidente, il Segretario politico generale o i 2/3 della Direzione Generale o del Comitato Centrale lo richiedano. Le deliberazioni del Comitato Centrale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le votazioni si danno per alzata di mano. Ogni deliberazione del Comitato Centrale è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie e per quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
I Membri del Comitato Centrale che dovessero mancare a più di due sedute, nello stesso anno, senza valida giustificazione, saranno surrogati d’ufficio dai primi non eletti delle rispettive liste. Quando, per dimissioni o decadenza, il Comitato Centrale si trovasse con un numero di membri inferiore a quello previsto dallo Statuto si provvederà alla cooptazione di Aderenti militanti segnalati dalla Direzione Generali ed eletti a maggioranza assoluta dal Comitato Centrale stesso.
II Comitato Centrale ha il compito di:
— controllare che ad ogni livello vengano eseguite le direttive generali impartite dal
Congresso degli Aderenti;
— discutere e votare la relazione politico-morale del Segretario Politico e le eventuali relazioni di minoranza della Direzione Generale, nelle due sessioni ordinarie;
— approva i bilanci;
— nega la fiducia al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario Politico, ai Segretari Circoscrizionali, agli altri membri della Direzione Generale, separatamente ο collegialmente, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, a scrutinio segreto;
— rimuove dall’incarico, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, singolarmente ο collegialmente, i membri dell’Ufficio Amministrativo e dell’Ufficio Stampa;
— modifica lo Statuto con la maggioranza dei 2/3 e predispone il Regolamento interno.

Art 10
IL PRESIDENTE
Rappresenta il MF, presiede il Congresso Generale degli Aderenti, il Comitato Centrale e la Commissione Disciplinare; provvede alla loro convocazione. Ha facoltà di convocare il Congresso ed il Comitato Centrale anche straordinariamente. Sovrintende ai lavori della Direzione Generale. Ha facoltà di chiedere al Comitato Centrale la verifica di fiducia alle Direzioni Circoscrizionali, alla Direzione Generale od ai singoli membri. Rinvia al giudizio della Commissione Disciplinare gli Aderenti del MF. Sottopone al Collegio dei Probiviri tutti i casi di loro pertinenza.

Art 11
IL VICEPRESIDENTE
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza ο impedimento e ne disimpegna le funzioni se delegato.

Art 12
IL SEGRETARIO POLITICO GENERALE
Dirige e conduce la politica generale del MF, secondo le direttive del Congresso e le indicazioni del Comitato Centrale, e ne è responsabile. Mantiene l’unità d’indirizzo politico ed organizzativo del MF, promuovendo e coordinando l’attività della Direzione Generale e di quelle Circoscrizionali. E’ di sua competenza designare, tra i membri della Direzione Generale il suo Vice.

Art 13
LA DIREZIONE GENERALE
E’ composta dal Segretario Politico Generale, dai 6 (sei) membri eletti dal Comitato Centrale, dai Segretari Circoscrizionali, dal Presidente e dal Vicepresidente del MF; questi ultimi due, però, sovrintendono soltanto i lavori della Direzione Generale cui partecipano come garanzia per il Comitato Centrale e l’intero MF, ma senza diritto di voto. La Direzione Generale si riunisce almeno una volta al mese. L’ordine del giorno da discutere è concordato, una volta per l’altra, dalla stessa Direzione Generale; per le sedute straordinarie gli oggetti da trattare sono sottoposti dal Segretario Politico.
La Direzione Generale decide in merito alle scelte ed agli orientamenti del MF, secondo le direttive del Congresso degli aderenti e le indicazioni emergenti dal Comitato Centrale e dagli altri organismi periferici. La Direzione Generale può deliberare lo scioglimento ed il commissariamento degli organismi periferici quando la situazione politica locale o gravi fatti interni agli stessi lo richiedano. In tal caso la Direzione Generale, sentiti – a seconda dei casi – gli organi di controllo di cui agli Art. 18 e 19 del presente Statuto, nomina un Commissario politico che, notificato lo scioglimento a tutti gli aderenti interessati, procede nei termini previsti dallo Statuto alla ricostituzione dell’organismo periferico nel termine più breve possibile e comunque entro sei mesi.
All’interno della Direzione Generale si costituiscono per esigenze di funzionalità operativa: 1 ) l’Ufficio di Segreteria Politica, composto dal Segretario Politico, dal suo Vice e da un altro membro scelto dal Segretario, che gestirà l’attività più specificatamente politica del MF e curerà particolarmente i problemi legati alla presenza del MF negli organi elettivi degli Enti Locali, della Provincia e della Regione; 2) il Comitato Esecutivo, composto dagli altri 4 (quattro) membri della Direzione Generale ognuno dei quali, secondo le proprie competenze, curerà l’esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Direzione Generale e proporrà a questa l’esame delle proposte elaborate da esperti ο da apposite commissioni di studio. Ogni membro del Comitato Esecutivo verrà assegnato alla direzione e responsabilità di un Dipartimento che raggruppi organicamente settori e servizi tra di loro affini per affari e materie. La ripartizione e strutturazione dei Dipartimenti è stabilita dalla Direzione Generale. I Direttori Responsabili di Dipartimento hanno facoltà di chiamare a sé collaboratori di fiducia, di avvalersi di esperti e di costituire specifiche commissioni di studio.

Art 15
L’UFFICIO AMMINISTRATIVO
E’ composto da un Amministratore Unico e da due Revisori dei Conti, eletti dal Comitato Centrale, ed ha il compito di gestire l’intera attività economica del MF, predispone i bilanci, relaziona periodicamente alla Direzione Generale, risponde direttamente al Comitato Centrale.

Art 16
Il Movimento Friuli trae mezzi finanziari dalle quote di iscrizione, dalle oblazioni di aderenti e simpatizzanti.

Art. 17
IL CONGRESSO GENERALE degli Aderenti
Si riunisce di norma ogni due anni ed è intermedio alle Assemblee Circoscrizionali convocate perii rinnovo del Comitato Centrale. Possono parteciparvi tutti gli aderenti iscritti al MF. La sua funzione e quella di esprimere a maggioranza le direttrici generali della linea politica

del Movimento Friuli.

Art. 18
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
E’ composto da 3 (tre) membri eletti in unica votazione dal Congresso Generale degli Aderenti militanti. Dura in carica sino al successivo Congresso. E’ chiamato a pronunciarsi sull’interpretazione dello Statuto e del Regolamento interno. Ha il compito di convocare l’Assemblea Generale degli Aderenti anticipata quando il Comitato centrale si dimostrasse incapace di esprimere la Direzione Generale.

Art 19
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
E’ composta dal Presidente del MF che presiede e, in quanto rappresentante l’intero Movimento, non vota, istruisce ogni procedimento e dai 5 membri proposti dalla Direzione Generale e nominati a maggioranza assoluta dei presenti dal Comitato Centrale. E’ organo inappellabile di disciplina sia per il giudizio che per le sanzioni. Qualsiasi Aderente militante è competente a promuovere l’azione di disciplina inoltrando denuncia scritta e firmata al Presidente del MF. Questi ove la ritenga fondata convoca la Commissione Disciplinare che dovrà prendere i provvedimenti del caso entro 30 giorni. Il solo Presidente, ma con valide motivazioni, può astenersi in sede di votazione. Le decisioni prese a maggioranza di voti dovranno avere il favore di almeno 3 membri e prevedono le seguenti sanzioni, a seconda della gravità del caso:
- il richiamo – diffida;
- la deplorazione;
- la rimozione dagli incarichi di partito e l’invito a dimettersi dalle cariche ricoperte per elezione diretta o per designazione del partito;
- la sospensione;
- l’espulsione;
di tali provvedimenti potrà essere deliberata la pubblicazione attraverso la stampa del partito.
Per gli Aderenti militanti recidivi in provvedimenti disciplinari, che abbiano subito o tre richiami diffida o due deplorazioni, è prevista l’espulsione d’ufficio come unica sanzione
ulteriormente comminabile.

Art 20
L’UFFICIO STAMPA
E’ istituito dalla Direzione Generale che ne stabilisce anche la composizione. Si occupa della redazione e stampa di tutte le pubblicazioni ufficiali del Movimento Friuli, comprese quelle elettorali. Sottopone sempre le bozze definitive all’approvazione vincolante dell’Ufficio di Segreteria Politica.

Art 21
LA COMMISSIONE ELETTORALE
E’ costituita da un Comitato Ristretto formato:
- dalla Segreteria Politica e dai Segretari di Zona per le candidature alle elezioni: PROVINCIALI, REGIONALI, POLITICHE ed EUROPEE;
- dalla Segreteria Politica e dai Segretari di gruppo per le candidature alle elezioni COMUNALI.
La Commissione dovrà vagliare attentamente sotto il profilo politico e morale la scelta dei candidati. Per l’individuazione del/i Capilista ufficiali dovranno tener conto, oltre che dei meriti acquisiti, in anni di militanza attiva, dell’affidamento che i candidati, obiettivamente, offrono, sul piano dell’impegno e della massima disciplina di partito. Ogni Aderente del MF, candidato a cariche pubbliche, contestualmente alla sottoscrizione di candidatura, sottoscrive i seguenti impegni:
- osservanza ed attuazione disciplinata delle direttive impartite dagli organi competenti
durante la campagna elettorale;
- comportamento leale e corretto nei confronti degli altri candidati della lista MF;
- rinuncia ad utilizzare a scopo personale materiale propagandistico diverso da quello ufficiale, se non autorizzato espressamente dalla Commissione Elettorale;
- contributo, anticipato, quale concorso alle spese elettorali.

ART. 22
DEGLI ELETTI A CARICHE PUBBLICHE.
Gli eletti del MF a qualsiasi carica pubblica sono una volta di più tenuti alla massima completa osservanza e rispetto dello Statuto, del Programma politico, del Regolamento interno e della Linea politica espressa dagli organi istituzionali del MF. Inoltre, debbono soddisfare inderogabilmente ai seguenti impegni:

Deputati, Consiglieri regionali e provinciali
- trasmettere, con sollecitudine, tutti gli atti, i documenti e le proposte inerenti la politica regionale, alla Direzione Generale;
- concordare ogni azione da svolgere nella rispettiva sede istituzionale assieme alla Direzione Generale del MF; nel caso di adempimenti o decisioni urgenti o decisioni urgenti, sentire, preliminarmente, sempre la Segreteria politica;
- fornire periodicamente una relazione, possibilmente scritta, sull’operato svolto e sull’attività generale dell’Istituto;
- rappresentare nella sede istituzionale, tutelandoli, gli interessi dell’intero Friuli;
- non assumere atteggiamenti e posizioni diverse da quelle dei colleghi di Gruppo, salva
l’autorizzazione ( solo in via eccezionale) della Direzione Generale del MF;

Consiglieri Comunali
- sottoporre alla discussione del Gruppo locale, in apposito preconsiglio, i punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale ed accettarne pareri e decisioni. In caso di sostanziali divergenze dovrà essere richiesto il parere del Segretario di Zona e di quello di Circoscrizione. Per le questioni di carattere urgente, nella comprovata possibilità a convocare il Gruppo locale, i Consiglieri comunali dovranno consultarsi almeno con il Segretario di Gruppo;
- non assumere in Consiglio comunale atteggiamenti o posizioni diverse da quelle di altri colleghi di gruppo salvo autorizzazione del Gruppo locale per i problemi amministrativi locali, del Segretario di Zona per problemi o scelte di interesse sovra comunale.

In ogni caso l’eletto a cariche pubbliche, qualora per motivi di carattere politico, personale o contingente, non sia in grado di corrispondere in modo adeguato al mandato ricevuto dagli elettori del Movimento Friuli, ha il dovere e l’obbligo di rimettere il mandato stesso nelle mani del Comitato Centrale cui spetta ogni decisione in proposito. Qualora l’eletto non rimetta spontaneamente il mandato, il Comitato Centrale ha la facoltà di sollecitarlo in tal senso quando si verifichino le seguenti circostanze:
a) per i Deputati, Consiglieri Regionali e Provinciali:
— proposta motivata e sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei membri del Comitato
Centrale;
— proposta della Direzione Generale;
— proposta del Segretario Politico Generale, avallata dal Presidente del MF.
b) per i Consiglieri Comunali:
— proposta motivata e sottoscritta dalla maggioranza degli Aderenti iscritti al Gruppo locale;
— proposta della Direzione Circoscrizionale.
Tutti gli eletti a qualsiasi carica pubblica che non si attengano alle suesposte disposizioni saranno deferiti alla Commissione Disciplinare che, sentite le parti, prenderà, con procedura
d’urgenza, le decisioni previste dallo Statuto.

Art 23
Il Movimento Friuli adotta quale lingua ufficiale primaria, scritta e parlata, la lingua
maggioritaria friulana. La lingua italiana sarà usata ogni qual volta sarà obbiettivamente indispensabile e opportuno. Le lingue slovena e tedesca, pur avendo pari dignità di quella friulana e italiana e pur auspicandone l’ apprendimento, sono lingue d’ uso degli Aderenti che le parlano.

Cui aderents dal MF no furlanofons, pûr auspicant il lôr aprendiment de lenghe furlane, come de bande dai furlanofonos di che slovene e todescje, si doprarà, sei tai rapuarts verbâi che in te scriture la lenghe taliane come lenghe convenzionâl stant che il moment il MF nol pues garantî stes tratament par sloven e par todesc. In stes tal interni dal MF a son istituidis cuatri Sezions nazionâls dal Friûl: FURLANE, TALIANE, SLOVENE e TODESCJE. In reson di chest , lis denominazion uficials dal MF a son: Moviment Friûl / Movimento Friuli / Furlansko Gibanje / Friaulische Bewegung.

Art 24
Il Simbolo del MF può essere a colori ο in bianco e nero. Il simbolo a colori è come di seguito descritto: “ cerchio nero, spaccato nel I° d’azzurro, nel II° di giallo oro, al Friuli geografico di bianco caricato dalla scritta MOVIMENT FRIÙL o MOVIMENTO FRIULI o FURLANSKO GIBANJE o FRIAULISCHE BEWEGUNG di nero” . Il Simbolo in bianco e nero sostituisce le due bande a colori con righe verticali bianconere.

Art. 25
Il Movimento Friuli promuove anche la costituzione di leghe, comitati e associazioni affiliate o federate al Partito che abbiano particolari finalità di carattere sociale, economico, culturale, cooperativo, sindacale, assistenziale, ricreativo e sportivo. Le leghe, comitati e associazioni di cui sopra, rette e regolate da statuti e regolamenti particolari propri che dovranno essere in armonia col presente Statuto, parteciperanno, per tramite dei loro rappresentanti o delegati alla vita del partito a livello della loro rappresentatività territoriale. I rapporti con leghe, comitati e associazioni saranno tenuti e coordinati da un responsabile ad hoc nominato dalla Direzione Generale assegnato all’Ufficio di Segreteria politica.

Art. 26
Il presente Statuto è integrato dal Regolamento interno come approvato dal Comitato Centrale.

Art. 27
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile ed alle altre leggi in materia.

Nota : Cronologia delle revisioni dello Statuto

15.01.1966 Atto costitutivo – Rogito dott. Pietro Someda De Marco, notaio in Udine;

18.10.1970 1^ revisione votata dall’Assemblea straordinaria a San Michele al Tagliamento;

25.111973 2^ revisione votata dall’Assemblea straordinaria a Tarcento;

31.01.1975 3^ revisione votata dal Consiglio Direttivo Generale – Udine;

06.03.1981 4^ revisione votata dal Consiglio Direttivo Generale – Tricesimo;

26.06.1986 5^ revisione votata dal Comitato Centrale – Udine sala ex AGU

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